Spesso nelle realtà aziendali non si dà molta importanza alla formazione. Si ritiene che tutto ciò che può servire ad un buon impiegato lo si può imparare con la pratica quotidiana, avendo già determinate qualità innate.
Si sottovaluta l’importanza della teoria, e dell’insegnamento di metodi e teorie per svolgere al meglio il proprio lavoro. La parola teoria nelle aziende è vista spesso come sterile sapere, al contrario delle conoscenze pratiche acquisite di giorno in giorno, viene quindi considerata una perdita di tempo
Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'11 gennaio 2012 diventano operativi i due Accordi per la formazione in materia di sicurezza sul lavoro che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ha approvato nella seduta del 21 dicembre scorso.
Gli Accordi attuano l’art. 37 comma 2 del D.Lgs. 81/08 e disciplinano nei dettagli i requisiti della formazione dei lavoratori (inclusi preposti e dirigenti) e dei datori di lavoro che svolgono personalmente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi.
Anche in questo caso il legislatore ha deciso di porre attenzione sulle fasi più “critiche” (nuova assunzione, cambio mansione, novità nel processo produttivo) e sulla specificità di ogni settore, perché la formazione di ciascun soggetto sia coerente con i fattori di rischio a cui è realmente esposto.
Per questo motivo entrambi gli Accordi richiamano in Allegato una classificazione che suddivide le aziende, in base al macrosettore Ateco, in tre livelli di rischio (basso, medio, alto). Con l’aumentare del livello di rischio cresce anche l’impegno formativo richiesto, ma è comunque comune per tutti l’obbligo di aggiornare le proprie competenze nel tempo, di quinquennio in quinquennio.
I nostri docenti possiedono tutti i requisiti di legge e un’esperienza pluriennale nella formazione aziendale per poter formare lavoratori che lavoreranno in sicurezza.