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Con la Legge di Stabilità 2013, prorogato l’uso dell’autocertificazione per la Valutazione dei Rischi
È stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 29 dicembre la Legge di Stabilità 2013 tra i cui contenuti è inserita la proroga al 30 giugno 2013 (31 maggio) del termine ultimo entro il quale, i datori di lavoro di aziende fino a 10 lavoratori possono utilizzare l’autocertificazione (*) dell’avvenuta valutazione dei rischi nell’ambiente di lavoro.
Originariamente, a questa tipologia di aziende era stato reso possibile l’uso dell’autocertificazione fino e non oltre il 30 giugno 2012. Successivamente, in attesa della definizione delle procedure standardizzate (**), per effetto dell’art. 1, c. 2 del Decreto legge 57 del 12 maggio 2012 (Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle micro imprese), il termine venne differito al 31 dicembre 2012.
Il testo sulle procedure standardizzate era ricompreso nelle misure di semplificazione adottate dal Consiglio dei Ministri il 16 ottobre e ottenne il parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni il successivo 25 ottobre.
Ora la Legge di Stabilità (***) che fissa il nuovo termine.
(*) con l’autocertificazione il datore di lavoro dichiara:
di aver valutato tutti i rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori (compresi quelli legati allo stress lavoro-correlato, quelli per le lavoratrici in stato di gravidanza, i rischi connessi alle differenze di genere, all’età ed alla provenienza da altri Paesi);
di aver tenuto conto della sistemazione dei luoghi e delle postazioni di lavoro, delle attrezzature e degli impianti tecnologici presenti;
di aver adempiuto agli obblighi derivanti dalla valutazione eseguita.
(**) le procedure sono previste dall’art.29, c. 5, del TU 81/08 ( “Scopo delle procedure è di indicare il modello di riferimento sulla base del quale effettuare la valutazione dei rischi e il suo aggiornamento, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza…”).
(***) Ecco un estratto del comma 388 dell’articolo 1 della Legge: “È fissato al 30 giugno 2013 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 2 allegata” (è la tabella che elenca tutte le norme coinvolte dalle proroghe apportate dalla Legge di stabilità e che al punto 9 fissa il nuovo termine con riferimento all’ art. 29, c. 5, del TU 81/08).