La designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi (RSPP) è un obbligo non delegabile del datore di lavoro (art. 17 comma b D. Lgs. 81/08).
MedLav Veneto offre alla tua Azienda il servizio di RSPP esterno, per quelle realtà in cui l'azienda non ne abbia uno o in cui il datore di lavoro o socio RSPP, pur avendo conseguito l'attestato di formazione per RSPP, desideri che persone competenti rivestano il suo ruolo.
Articolo 33 D. Lgs. 81/08: Compiti del servizio di prevenzione e protezione.
Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede a: l'individuazione dei fattori di rischio, la valutazione dei rischi e l'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale; ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure; ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35; a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36.