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Nuova formazione dei lavoratori

LA NUOVA FORMAZIONE DEI LAVORATORI IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONE DAL 26 GENNAIO 2012

E’ stato pubblicato in gazzetta ufficiale un provvedimento (attuativo del D.lgs 81/08) che riforma e rivoluziona la formazione dei lavoratori, in materia di sicurezza del lavoro, prevedendo una serie di requisiti minimi in merito a durata, programmi, organizzazione.
Contrariamente a quanto affermato da numerose fonti, l’entrata in vigore del provvedimento è il 26 gennaio 2012.
Il nuovo scenario rappresenta un elemento da considerare attentamente per gli ingenti costi che comporta.

Obbligo di legge vigente dal 26/01/2012

Per tutti i lavoratori è obbligatorio un corso di formazione generale della durata minima di 4 ore.

Questa formazione non è soggetta ad aggiornamento e costituisce credito formativo permanente.I neoassunti che non sono provvisti di tale formazione, devono essere formati entro 60 giorni dall’azienda che li assume.I lavoratori già in forza sono esentati da questa formazione se, in passato, hanno seguito un percorso di formazione in materia di sicurezza del lavoro secondo la previgente normativa.

Per tutti i lavoratori è obbligatorio un ulteriore corso di formazione specifico la cui durata può essere di 4, 8 o 12 ore, in funzione del codice ateco e del relativo livello di rischio aziendale.

Questa formazione può essere evitata solo se il lavoratore ha già un attestato di formazione specifica e proviene da un azienda operante nello stesso settore ateco della nuova azienda.

In caso contrario, la formazione deve essere erogata entro 60 giorni dal nuovo datore di lavoro.I lavoratori già in forza sono esentati da questa formazione se, in passato, hanno seguito un percorso di formazione in materia di sicurezza del lavoro secondo la previgente normativa.

La formazione specifica è soggetta sia a ripetizione che ad aggiornamento:

RIPETIZIONE: si tratta della mera ripetizione della formazione da effettuare in modo periodico. La periodicità è determinata dal datore di lavoro in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

AGGIORNAMENTO: ogni lavoratore deve frequentare almeno 6 ore di aggiornamento ogni 5 anni.

L’aggiornamento riguarda:
- approfondimenti giuridico-normativi ;
- aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori;
- aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda
- fonti di rischio e relative misure di prevenzione.

I lavoratori che hanno effettuato, in passato, la formazione da più di 5 anni alla data del 11/01/2012 devono completare l’aggiornamento di 6 ore entro l’11/01/2013.
I lavoratori che hanno effettuato, in passato, la formazione da meno di 5 anni alla data del 11/01/2012 possono completare l’aggiornamento di 6 ore in 5 anni.

I docenti devono possedere specifici requisiti di esperienza almeno triennale in materia di salute e Sicurezza sul Lavoro.

I corsi sono soggetti a specifiche modalità organizzative in merito a documentazione, programmi didattici, modalità di erogazione, rilascio di attestati, tipo di formazione, ecc.

I corsi di formazione devono essere organizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali, e agli organismi paritetici ove esistenti.

La formazione qui descritta rappresenta la FORMAZIONE DI BASE PER TUTTI I LAVORATORI, non include la formazione che singoli lavoratori devono seguire, qualora rientrino nei casi previsti dal D.Lgs 81/08: attrezzature particolari (es. muletti), cantieri, DPI, lavori in altezza, scale, movimentazione manuale dei carichi, uso di videoterminale, agenti fisici, sostanze pericolose, agenti biologici, atmosfere esplosive, spazi confinati, ecc.

 

Contattaci, ti daremo tutte le indicazioni sui corsi che ti saranno utili per regolarizzarti. Manda una mail a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

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